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PRODUZIONE
DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI CERTIFICATI VERDI
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COSA SONO I
CV
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Sono titoli annuali emessi
dal gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN), su
richiesta dei produttori di energia da fonti rinnovabili titolari
di impianti qualificati IAFR (Impianti Alimentati da Fonti
Rinnovabili) e riguarda la produzione dell'anno precedente
o la producibilità attesa nell'anno in corso o nell'anno successivo.
Ogni certificato verde ha un valore unitario di 50MWh.
Nel calcolo dell'energia prodotta, tutta la produzione energetica
viene arrotondata per fini commerciali ai 50 MWh.
Per avere un CV da 50 MWh bisogna quindi produrre almeno 25
MWh.
Prezzo di riferimento anno 2005: 108,92 €/MWh.
Durata del singolo certificato: 3 anni.
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CHI HA DIRITTO
AI CV
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I produttori di energia da
impianti alimentati da fonti rinnovabili (centrali ibride
comprese), entrati in esercizio dopo il 01/04/1999 (data di
entrata in vigore del decreto Bersani), in seguito a nuova
costruzione, potenziamento, riattivazione o rifacimento totale
o parziale degli impianti, potranno produrre nuova energia
pulita da immettere nel sistema elettrico nazionale.
I certificati verdi sono concessi per i primi otto anni
successivi alla data di entrata in esercizio commerciale degli
stessi impianti; per gli impianti a biomasse e rifiuti "su
richiesta del produttore", potranno essere concessi certificati
verdi per altri quattro anni ma solo per il 60% della
produzione energetica annua netta realizzata.
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IL MERCATO
DEI CV ORGANIZZATO DAL GME
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I CV sono di fatto dei titoli
al portatore il cui valore finale risulta determinato dalla
contrattazione bilaterale tra soggetti detentori-produttori
di energia da fonte rinnovabile e soggetti obbligati all'acquisto.
I CV possono essere acquistati anche da soggetti terzi (cosiddetti
traders) interessati alla loro compravendita a meri fini speculativi.
Il prezzo è dunque legato a meccanismi di mercato e scaturisce
dall'incontro tra domanda e offerta. Il GRTN opera come gestore
e garante del corretto funzionamento del mercato dei CV.
Il GME (Gestore Mercato Elettronico) organizza e gestisce
il mercato dei CV. Possono partecipare al mercato dei CV,
come acquirenti o venditori, il GRTN, i produttori nazionali
ed esteri, gli importatori di energia elettrica, i clienti
grossisti e le formazioni associative previa domanda al GME
e ottenimento della qualifica di operatore di mercato.
I titoli possono essere contrattati anche direttamente fra
i proprietari degli impianti e gli operatori interessati.
NB: Il GRTN , al fine di compensare fluttuazioni produttive
annuali, può emettere CV non riferiti ad alcun impianto. Qualora
dovesse verificarsi un eccesso di offerta di CV, può inoltre
acquistare i CV in eccesso, limitatamente ai CV che hanno
terminato il periodo di validità.
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QUALIFICA DI
IAFR (IMPIANTO ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI)
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Il rilascio dei certificati
verdi è possibile solo quando gli impianti siano in possesso
di una qualifica ad hoc, rilasciata dal gestore della rete.
Per ottenere tale qualifica, è necessario presentare al GRTN
una domanda corredata da una relazione tecnica ed elaborati
grafici (corografia, planimetria generale, schema funzionale
dell'impianto, schema elettrico unifilare per l'identificazione
dei punti di consegna dell'energia). Alla domanda vanno inoltre
allegate le principali autorizzazioni ottenute per la realizzazione
dell'intervento.
La domanda deve indicare:
a) soggetto produttore;
b) sede dell'impianto;
c) fonte rinnovabile utilizzata;
d) potenza nominale;
e) data di entrata in esercizio;
f) producibilità aggiuntiva
o attesa.
Nel caso di impianto non ancora in esercizio, alla domanda
va allegato il progetto preliminare ed entro 60 giorni dalla
presentazione, copia della richiesta di autorizzazione presentata
alla regione o ad altro soggetto istituzionale delegato, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente,
del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (art.12 D.
lgs. 387/2003).
La domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento
del Gestore della rete entro 90 gg. dal ricevimento.
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PROCEDURA PER
IL RILASCIO DEI CV
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I CV vengono rilasciati dal
GRTN, entro 30 giorni, su comunicazione del produttore relativamente
alla produzione netta da fonte rinnovabile dell'anno precedente,
corredata da copia della dichiarazione di produzione di energia
elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza. I CV
possono essere emessi anche sulla base della producibilità
attesa dell'impianto nell'anno in corso o nell'anno successivo.
Nel caso in cui l'impianto, per qualsiasi motivo, non produca
effettivamente energia in quantità pari o superiore ai CV
emessi, ed il produttore non sia in grado di restituire per
l'annullamento i CV emessi, il Gestore della rete compensa
la differenza trattenendo CV relativi ad eventuali altri impianti
per il medesimo anno. La compensazione, in mancanza di CV
per l'anno di riferimento, può essere fatta anche per i due
anni successivi. All'atto dell'emissione di certificati verdi
il GRTN attiva a favore del produttore un "conto proprietà"
per il deposito dei certificati stessi.
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FONTI ENERGETICHE
CONSIDERATE
AI FINI DELL'EMISSIONE DEI CV
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Fonti energetiche rinnovabili
non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati
da processi di depurazione e biogas).
In particolare per biomasse si intende: la parte biodegradabile
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura
e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile
dei rifiuti industriali e urbani.
Con la L. 239/2004 sono state introdotte ulteriori fonti ed
impianti a cui viene riconosciuto il diritto al rilascio dei
CV:
- energia elettrica prodotta con l'utilizzo
dell'idrogeno;
- energia elettrica prodotta da impianti
statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile;
- energia prodotta da impianti di cogenerazione
abbinati al teleriscaldamento,
limitatamente alla quota
di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.
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NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
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D. lgs. 16/03/1999 n. 79 "Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica
D. M. (MICA) 11/11/1999 "Direttive per l'attuazione delle
norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili
di cui ai commi 1, 2, 3 dell'art. 11 del D. lgs. 16/03/1999
n. 79
D. M. (MAP) 18/03/2002 "Modifiche e integrazioni al D.M. (MICA)
11/11/1999
D. lgs. 29/12/2003 n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
L. 23/08/2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di energia
D. M. (MAP/MATT) 24/10/2005: "Aggiornamento delle direttive
per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79
D. M. (MAP/MATT) 24/10/2005: "Direttive per la regolamentazione
della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia
di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004,
n. 239"
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